Servizio Clienti 800.25.32.30
Servizio Clienti
800.25.32.30
Valutazione e feedback

Cosa c'è da sapere

Dal 1° marzo 2022 partirà la nuova campagna di certificazione degli impianti termici del Comune di Teramo.
Tante le novità, in accordo ai cambiamenti imposti dalla normativa regionale in materia - Legge Regionale 18/2015 e Decreto del Presidente Regione Abruzzo n. 2/2020 - che ha, a sua volta, recepito, quanto imposto dalla legislazione nazionale ed europea in un settore, quello dell’energia, in costante trasformazione.

L’Amministrazione Comunale di Teramo, quale autorità competente, e la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., quale organismo affidatario, hanno dato avvio, in conseguenza di ciò, ad un percorso che ha portato, nel rispetto delle tempistiche, modalità, obiettivi e transizioni richieste:

  •  al nuovo regolamento comunale in materia di impianti termici, approvato con D.C.C. n. 75 del 29/12/2021;
  • al nuovo catasto impianti termici del Comune di Teramo, totalmente rinnovato e correlato al catasto immobili della TARI;
  • all’istituzione del bollino o segno identificativo informatico per la certificazione degli impianti termici;
  • alla trasmissione obbligatoria in via esclusivamente telematica delle certificazioni degli impianti termici a cura delle ditte di manutenzione per conto dei cittadini.

Dal 1° marzo 2022, pertanto, si passerà dal bollino cartaceo al bollino informatico, rilasciato alle ditte abilitate per legge che lo acquisiranno per gli adempimenti a cura dei cittadini, responsabili degli impianti.
La trasmissione dei rapporti di controllo ed efficienza energetica degli impianti termici del Comune di Teramo, sarà altresì operata in via esclusivamente telematica a cura delle ditte abilitate.
Vengono a modificarsi le definizioni di impianto termico e gli adempimenti in materia di conduzione, manutenzione e certificazione degli impianti, in conformità a quanto previsto dai dispositivi regionale e comunale. Tra le novità più significative le periodicità di certificazione che, tipicamente da 1/2 anni di prima, passano ad 1/2/4 anni, l’esclusione degli scaldacqua unifamiliari dai controlli di efficienza energetica, l’inserimento degli impianti quali pompe di calore, macchine frigorifere tra gli impianti termici soggetti ai controlli di efficienza energetica.

Di seguito, abbiamo il piacere di fornire un vademecum allo scopo di illustrare sinteticamente lo stato attuale degli adempimenti, con l’auspicio che possa risultare utile nel chiarire i principali temi. Invitiamo inoltre a visionare la brochure informativa per i cittadinila brochure informativa per le ditte , allo scopo di comprendere il percorso di miglioramento continuo attuato dall’Amministrazione Comunale di Teramo e le modalità corrette a garanzia di un servizio reso più efficace ed efficiente

Per ogni ulteriore dubbio o supporto, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. è infine a disposizione ai seguenti contatti e riferimenti:
Numero Verde 800.25.32.30 attivo da Lun. a Ven. dalle ore 9 alle ore 13
Ufficio verifica impianti termici
Sito in Piazza Garibaldi, 55 – 64100 Teramo
Telefono: 0861 1857771
Fax: 0861 1868070
Mail: vit@teramoambiente.it
PEC: teramoambiente@postcert.it
Sito: www.teramoambiente.it

SICUREZZA
Come e con quali cadenze eseguire la manutenzione degli impianti?
Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi di legge, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice ovvero, in assenza di esse, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante; in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.
Si ricorda che la manutenzione è stabilita dai costruttori, fabbricanti, norme CEI e UNI, installatori e manutentori ai fini della sicurezza per le persone.

EFFICIENZA ENERGETICA
Come e con quali cadenze eseguire la certificazione degli impianti all’autorità competente, ovvero, quando va trasmesso alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. organismo per conto del Comune di Teramo, il rapporto di controllo ed efficienza energetica munito di bollino?
Le modalità di certificazione periodica all’Ente dipendono dalle tipologie e dalle potenzialità degli impianti.
Le cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo muniti di bollino possono variare da 1 a 4 anni.
In dettaglio, in base ai nuovi dispositivi regionale e comunale, è previsto quanto segue.
I controlli di efficienza energetica devono sempre essere realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore; mentre i successivi controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

  1. per gli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW, entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima accensione, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
  2. per gli impianti termici di potenza al focolare uguale o superiore 35 kW, entro il secondo anno dalla data di prima installazione o prima accensione e successivamente entro un anno dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
  3. per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima messa in servizio, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica.

Inoltre i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico devono essere ripetuti nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

Per quali impianti va eseguito il controllo di efficienza energetica ovvero è necessario trasmettere il rapporto di controllo munito di bollino all’Ente?
Per gli impianti termici come definiti esattamente dai regolamenti regionale e comunale, ovvero:
gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici:

  •  i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari monofamiliari ad uso residenziale ed assimilati (per quest’ultimo, “similari per consumo a civile abitazione”, ovvero studi professionali, patronati, agenzie);
  •  gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
  •  gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.

Sono esclusi altresì dalla esecuzione dei controlli di efficienza energetica:

  •  gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero solare, termico, eolico, geotermico, biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, bricchette);
  •  impianti destinati prevalentemente a processi produttivi.

Quando devo pagare il bollino?
Solo in occasione del controllo di efficienza energetica.

Quanto costa il bollino?
Un bollino costa 14 euro, per impianti di potenza inferiore a 35 kW.
In base all’impianto ed alla potenza possono essere richieste bollini ulteriori (tipologie da 22 euro – per potenze complessive non inferiori a 35 e fino a 116 kW - e 30 euro – per potenze non inferiori a 116 kW) ed in numero dipendente dai generatori e dai sottosistemi di distribuzione dell’impianto.
Per stesso impianto e relativamente alla potenza complessiva si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.
In presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione, la potenza complessiva è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione.
Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.

ISPEZIONI
Quali obblighi ha la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. per conto del Comune di Teramo, autorità competente, ai sensi delle normative vigenti? 
Per il territorio del Comune di Teramo, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. deve eseguire gli accertamenti e le ispezioni in merito al corretto stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici da parte dei cittadini, responsabili degli impianti.

Cos’è l’accertamento?
L’accertamento è l’attività di verifica e validazione, in via esclusivamente documentale, da parte della Te.Am. - per mezzo del suo personale qualificato - dei rapporti di controllo ed efficienza energetica pervenuti da parte dei cittadini per il tramite delle ditte di manutenzione abilitate.
L'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato telematicamente ai fini della certificazione dell'impianto termico, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
La trasmissione del rapporto deve però avvenire secondo le cadenze ed i termini stabiliti dai regolamenti, ai fini della validità della certificazione stessa. Una certificazione “fuori termine” non essendo valida determina l’assoggettabilità ad ispezione onerosa da parte della Te.Am., con costi a carico del cittadino, responsabile dell’impianto.

Cos’è l’ispezione?
L’ispezione è il complesso degli interventi di controllo tecnico o documentale in situ, svolti da ispettori qualificati della Te.Am., mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici.
L’ispezione può essere non onerosa qualora l’attività sia svolta su impianti regolarmente certificati, pertanto controllati a campione dall’Ente.
Diversamente, l’ispezione è a titolo oneroso per il cittadino qualora eseguita su impianti per i quali:

  •  non sia pervenuto alcun rapporto di controllo ed efficienza energetica;
  •  sia pervenuto rapporto di controllo ed efficienza energetica non valido, ovvero in difetto dei termini e cadenze previsti per la tipologia di impianto.

Quanto costa l’ispezione?
Le tariffe previste per le ispezioni sono:

Ispezione impianto di potenza al focolare complessiva < 35 kW 115,00 €
Ispezione impianto di potenza al focolare complessiva >= 35 kW e < 116 kW 145,00 €
Ispezione impianto di potenza al focolare complessiva >= 116 kW 190,00 €
Ispezione, per ogni generatore aggiuntivo (cadauno, indipendentemente da potenza) 90,00 €
Diniego di accesso: in aggiunta alla tariffa prevista per ispezione + 50% tariffa prevista

In nessun caso va corrisposto denaro direttamente all’ispettore.
Tutte le ispezioni da parte degli ispettori della Te.Am. Spa saranno sempre precedute da una lettera di avviso, nella quale verrà specificato il giorno e l’ora dell’appuntamento per lo svolgimento dell’ispezione.
I tecnici ispettori della Te.Am. Spa saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento: invitiamo i cittadini a diffidare e a non dare seguito a qualsiasi richiesta fatta presso il proprio domicilio che non sia stata preceduta da comunicazione scritta da parte della Te.Am. Spa.

L’ispezione è sostitutiva della manutenzione?
Assolutamente no. Anzi, una carenza di manutenzione rilevata in sede di ispezione determina il rilascio della diffida ad adempiere alla manutenzione stessa ed espone il responsabile dell’impianto, con comunicazione successiva all’Ente, alle sanzioni previste dai regolamenti regionale e comunale in materia. 

SCALDACQUA UNIFAMILIARI E TRANSIZIONE REGOLAMENTARE COMUNALE
FAQ (aggiunta il 18/12/2024)

Quesito.
Abbiamo ricevuto una ispezione presso la nostra abitazione in relazione agli accertamenti del corretto stato di manutenzione ed esercizio dei cosiddetti impianti termici.
In relazione a quanto disposto dalla D.C.C. n. 75 del 29/12/2021, Allegato A - Termini e definizioni, art. 35 in linea con quanto predisposto dalla L.R. 10 gennaio 2012 n.1 e dal Decreto 31 luglio 2020 n.2/Reg. viene chiaramente definito che:
[...]. Non sono considerati impianti termici, e pertanto non soggetti al presente dispositivo:

  • i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari monofamiliari ad uso residenziale, secondo la definizione di cui al successivo punto 88 (Unità immobiliare ad uso residenziale e assimilati); [...]

In relazione a quanto esposto chiediamo cortesemente di voler procedere alla cancellazione della sanzione da Voi prevista poiché l'impianto è a tutti gli effetti dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda per uso familiare.

Risposta.
Il D.P.R 74/2013 disciplinante la materia impianti termici a livello nazionale prevedeva, nella sua entrata in vigore, e tuttora prevede (art. 10, commi 1 e 2):

“Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo (n.d.r.: D.lgs. 192/2005, c.d. Clausola di cedevolezza) e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione […] e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti […]”

La Regione Abruzzo, per mezzo della L.R. 17/2007 ed il Comune di Teramo con relativo regolamento (D.C.C. n. 42 del 26/04/2001 e D.G.C. n. 113 del 20/03/2008) avevano già adottato propri provvedimenti in materia alla data di entrata in vigore del D.P.R. 74/2013, pertanto potevano continuare ad operare secondo proprie disposizioni fino alla emanazione da parte della Regione di ulteriori provvedimenti in merito.  

Ciò è avvenuto con l’emanazione della Legge Regionale Abruzzo n. 18/2015 e successivo Decreto 31 luglio 2020, n. 2/Reg, costituente il Regolamento applicativo della stessa, che comunque all’art. 24 prevedeva, per dare tempo alle Amministrazioni di modificare regole e procedure in atto: “le autorità competenti conformano i propri regolamenti alle presenti disposizioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento”. 

Il Comune di Teramo, in conformità a quanto sopra, ha emanato il nuovo regolamento impianti termici con D.C.C. n. 75 del 29/12/2021 con entrata in vigore al 1° febbraio 2022. Tenuto altresì conto della ulteriore proroga di un mese concessa ai cittadini ed alle ditte di manutenzione per la certificazione degli impianti, fino al 28 febbraio 2022, pertanto, gli scaldacqua unifamiliari erano tenuti alla certificazione (invio del rapporto di controllo tecnico munito di bollino), secondo previgente regolamento, ogni quattro anni, essendo definiti impianti termici assimilati. 

In merito giova precisare che le cadenze per gli impianti soggetti erano diverse (a titolo esemplificativo, le cosiddette centrali termiche si certificavano ogni anno, le caldaie autonome ogni due, gli scaldacqua ogni quattro) e che la Te.Am. in qualità di Organismo per conto del Comune è tenuta – da sempre, sia in riferimento a precedenti che attuali Regolamenti - ad operare correlando la propria attività alle precedenti campagne certificative, ovvero ai relativi termini delle certificazioni imposti (scadenze e periodicità). In sostanza “nel periodo attuale” si va a verificare l’impianto, di certo, per come effettivamente rilevabile all’atto dell’ispezione relativamente allo stato di esercizio e manutenzione, ma con riferimento al “precedente periodo”, per la specifica tipologia in esame, relativamente agli adempimenti amministrativi correlati (certificazione/bollino).

Pertanto, in caso di ispezione alla data odierna presso una utenza priva di precedente certificazione periodica, anche nel caso di scaldacqua unifamiliare, il responsabile paga l'importo previsto per l'ispezione (è un costo di servizio, non una sanzione). L'ispezione è a titolo non oneroso solo qualora si riscontri correttamente eseguita la precedente certificazione, di validità quadriennale, appunto, per gli scaldacqua unifamiliari. 

Dal 1° marzo 2022 gli scaldacqua unifamiliari non ricadono più nell’adempimento di trasmissione del rapporto di efficienza energetica con bollino (ossia la “certificazione”, oggi operata a mezzo di invio telematico e bollino elettronico), in quanto non sono più definiti impianti termici secondo nuovo regolamento comunale. Resta fermo quanto già stabilito, ovvero l’avvenuto invio o meno della precedente certificazione periodica prevista, che, come anzidetto in caso di attuale ispezione, il tecnico verificatore è tenuto a riscontrare unitamente all’accertamento di eventuali ulteriori anomalie, qualora presenti, ad es. la mancata visione della dichiarazione di conformità/rispondenza, dei rapporti di manutenzione, del libretto d’uso e manutenzione, normativamente previsti. Si precisa, in particolare, che la regolare manutenzione di tali apparecchi a gas resta sempre prevista per legge.

È opportuno evidenziare, in merito, che tale servizio pubblico, avente prioritariamente l’obiettivo di contenimento dei consumi e risparmio energetico, presenta nella sua esecuzione altresì risvolti in materia di riduzione dell’inquinamento e prevenzione in ambito della sicurezza.

Il Comune e la Te.Am. necessariamente, in riferimento alla transizione regolamentare che dispone di correlare le attività ispettive alle campagne di certificazione preesistenti, operano e continueranno ad operare - in conformità a tutto quanto sopra già evidenziato nonché a garanzia della sicurezza degli impianti ed a tutela dell’incolumità degli utenti - la verifica degli scaldacqua unifamiliari nel territorio comunale fino al 28 febbraio 2026 (ovvero attuando le ispezioni per un quadriennio successivo alla scadenza di certificazione, per tali apparecchi).

In riferimento, infine, ai principi di equità per i cittadini e di regolarità dei conti pubblici relativamente al servizio erogato, per quanto previsto, consegue necessariamente che una verifica oggi su uno scaldacqua unifamiliare precedentemente non certificato sia a carico del responsabile, allo stesso modo per cui una verifica, eseguita su uno scaldacqua unifamiliare precedente certificato, nel rispetto dei termini e scadenze, sia a titolo invece non oneroso, avendo il responsabile, con la precedente contribuzione del bollino, provveduto alla copertura dei costi del servizio pubblico in atto.  

È, in conclusione, confermato il pagamento, nonché la diffida a provvedere alle ulteriori anomalie nel caso riscontrate in sede di ispezione (es. assenza di dichiarazione di conformità, rapporto di manutenzione, etc.).

MESSA IN ESERCIZIO, INSTALLAZIONE, ACCENSIONE IMPIANTO TERMICO
FAQ (aggiunta il 10/03/2025)

Quesito.
Sono proprietario di un immobile con impianto termico ibrido con pompa di calore (n.d.r.: il generatore di calore a fiamma è di potenza 27 kW) e pongo il seguente quesito. Come mai la ditta di manutenzione ed assistenza mi richiede un intervento a distanza di tre anni dalla prima installazione? Quando la legge prevede che dalla prima accensione il controllo va effettuato dopo 4 anni. Allego documentazione e resto in attesa di gradito riscontro.

Risposta.
Occorre precisare che a carico dei responsabili degli impianti termici, in base alla normativa, sussistono adempimenti distinti.

Tra essi, uno è quello di eseguire interventi di controllo e manutenzione periodici sull’impianto.

Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi di legge, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice ovvero, in assenza di esse, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante; in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.

Si ricorda che la manutenzione è stabilita dai costruttori, fabbricanti, norme CEI e UNI, installatori e manutentori ai fini della sicurezza per le persone.

Il centro assistenza potrebbe averLe ricordato, pertanto, nel Suo caso, presumibilmente, l’esecuzione del solo intervento di controllo e manutenzione periodico, pertanto correttamente da eseguirsi in quanto previsto secondo norma, come sopra evidenziato.

Adempimento diverso è quello di eseguire periodicamente i controlli di efficienza energetica, all’atto dei quali va anche trasmessa all’Ente preposto agli accertamenti ed ispezioni (Te.Am. / Comune di Teramo) il rapporto tecnico munito di bollino elettronico.

I controlli di efficienza energetica devono sempre essere realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore; mentre i successivi controlli di efficienza energetica devono essere effettuati per gli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW, entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima accensione, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica.

La messa in esercizio dell’impianto, per definizione, equivale all’avvio ovvero alla prima accensione dell’impianto. 

Può verificarsi, nella pratica e come sembra, salvo diversa evidenza, nel Suo caso, che l’impianto sia messo in esercizio, quindi effettivamente acceso per la prima volta, senza esecuzione del controllo di efficienza energetica: in tal caso, il responsabile dell’impianto, che fa intervenire l’installatore ovvero la ditta di assistenza solo successivamente, va ad adempiere in maniera tardiva a quanto previsto dalla norma. 

Il controllo di efficienza energetica deve essere, in sostanza, eseguito all’atto della prima messa in esercizio/prima accensione che deve, compatibilmente con i tempi tecnici richiesti per le chiamate/interventi, essere quanto più prossimo alla data di installazione. 

In caso di differenza sostanziale (mesi, anni) tra la data di installazione e la data del controllo di efficienza energetica da parte dell’installatore/manutentore risultante in atti è presa a riferimento la data di prima installazione che di fatto va a costituire la prima messa in esercizio/prima accensione. 

È necessario, diversamente, comprovare da parte del responsabile che l’impianto non sia stato posto effettivamente mai in esercizio nel periodo intercorrente tra le date, ad esempio, dando evidenza delle utenze gas/elettriche intestate non attive, inagibilità, etc.

Nel Suo caso pertanto, esaminati gli atti da Lei allegati, si riscontra la data di installazione del 17/05/2022 ed un primo rapporto di efficienza energetica eseguito in data 17/03/2023. Salvo evidenza che dimostri nel periodo intercorrente tra le due date l’effettiva inattività dell’impianto, è presa a riferimento la data di prima installazione, per cui il successivo controllo di efficienza energetica con relativa trasmissione telematica all’Ente (Te.Am. Spa) del rapporto tecnico munito di bollino, dovrà essere eseguito entro e non oltre il mese di maggio 2026. 


Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione
05 July 2022

Ultimo aggiornamento
2025-03-10 12:32:27